Confederazione Nazionale Sindacati fascisti Professionisti ed Artisti Comitato Provinciale di Mantova
http://lod.ehri-project-test.eu/units/it-002843-uppa an entity of type: Record
Confederazione Nazionale Sindacati fascisti Professionisti ed Artisti Comitato Provinciale di Mantova
Unione Provinciale Professionisti e Artisti (UPPA)
Mantua District Union of Professional people and Artists (National Confederation of Fascist Syndicates)
Confederazione Nazionale Sindacati fascisti Professionisti ed Artisti Comitato Provinciale di Mantova
Confederazione Nazionale Sindacati fascisti Professionisti ed Artisti Comitato Provinciale di Mantova
Unione Provinciale Professionisti e Artisti (UPPA)
Mantua District Union of Professional people and Artists (National Confederation of Fascist Syndicates)
Confederazione Nazionale Sindacati fascisti Professionisti ed Artisti Comitato Provinciale di Mantova
6 buste
6 folders
During the fascist period, trade-unions freedom had been abolished: only corporative syndicates (protecting a specific workers’ category) were allowed to operate (law n° 563, issued in 1926). This kind of syndicates were legally responsible for all the workers, even though they were not formally enrolled in. Italian government could watch over syndicates’ leaders, and also remove them. This fonds contains acts of the Mantua District Union of Professional people and Artists, that was part of the National Confederation of Fascist Syndicates.
L’archivio del Comitato mantovano, versato nel dopoguerra dopo lo scioglimento della Confederazione, comprende documentazione datata dal 1929 al 1945, conservata in 6 buste: corrispondenza con la Confederazione nazionale, circolari, verbali di riunione, atti e libri di contabilità del Comitato locale del sindacato corporativo fascista che riuniva i professionisti e gli artisti, cioè lavoratori autonomi delle professioni e dell’artigianato (ma non i dipendenti, né i commercianti), rappresentati da diverse organizzazioni. Mentre oggi la Costituzione della Repubblica italiana nell’articolo 39 sancisce la libertà sindacale, l’ordinamento corporativo del periodo fascista riconosceva un solo sindacato per ciascuna categoria professionale (legge 563/1926). Il sindacato aveva la rappresentanza legale dei lavoratori anche se non iscritti. Lo Stato aveva il potere di vigilare e anche di revocare i dirigenti sindacali.