Ebrei. Richieste di discriminazione. Fascicoli personali
http://lod.ehri-project-test.eu/units/it-002826-it_asve_5846-007-002 an entity of type: Record
Ebrei. Richieste di discriminazione. Fascicoli personali
Jews. Requests of exception. Personal Records
Ebrei. Richieste di discriminazione. Fascicoli personali
Jews. Requests of exception. Personal Records
buste 4, fascicoli 398.
Si conservano 398 fascicoli personali relativi a richieste di «discriminazione», tese a ottenere i pur limitati benefici che le leggi razziali consentivano agli ebrei che fossero in grado di dimostrare il possesso di determinati requisiti, in esito a quanto previsto dall'art. 14 del R. Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana). Il ministro per l'Interno poteva a sua discrezione, caso per caso, su documentata istanza degli interessati, dichiarare non applicabili alcune delle misure più limitative previste a danno degli ebrei in merito alla proprietà di aziende, terreni e fabbricati e all'attività lavorativa in campo assicurativo (e, successivamente, anche all'esercizio delle libere professioni, secondo il dettato della L. 29 giugno 1939, n. 1054). L'esenzione sarebbe dovuta derivare da particolari servizi prestati all'Italia e al fascismo. Erano ammessi a presentare domanda i «componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista», i «mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola», i «combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola» detentori almeno della croce al merito di guerra, i «mutilati, invalidi, feriti della causa fascista», gli «iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924», i legionari fiumani e coloro che avessero acquisito «particolari benemerenze», da valutarsi da parte di una apposita commissione nazionale. L'interessato presentava pertanto la sua istanza alla Prefettura, la quale svolgeva l'attività istruttoria acquisendo da altri uffici e istituzioni (in particolare dalle forze dell'ordine e dalla locale Federazione fascista) il prescritto parere sulle condizioni economiche, sulla condotta morale e sulle idee politiche del richiedente e dei congiunti. Tutto veniva poi inoltrato, corredato di una non vincolante valutazione favorevole o contraria all'accoglimento della domanda, al Ministero dell'interno (Direzione generale demografia e razza), al quale spettava l'adozione del provvedimento finale.